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I gradi militari sono acquisiti per sempre, così come il rapporto con la Forza di appartenenza

Posted on 6 Gennaio 20266 Gennaio 2026 by ANMI LA MADDALENA

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lo sapevate che…

(ANMI LA MADDALENA) – Quando un militare non è più in servizio attivo, i giornali e le televisioni tendono spesso a presentarlo come “ex generale”, “ex colonnello”, “ex maresciallo”, “ex appuntato”, etc…

Una formula apparentemente innocua, ma che rivela una scarsa conoscenza della normativa italiana.

Un militare, infatti, non cessa mai di esserlo: il rapporto di appartenenza, il grado e la qualifica sono acquisiti per sempre, così come avviene per i titoli accademici o per le onorificenza.

La legge n. 113 del 10 aprile 1954, con le successive modifiche e integrazioni – (in larga parte confluite nel Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare e nel relativo D.P.R. 90/2010) – disciplina lo stato giuridico dei militari italiani e stabilisce che un militare non cessa mai di esserlo: il grado e la qualifica sono acquisiti per sempre, così come avviene con una laurea o con un’onorificenza.

La perdita del grado avviene solamente attraverso una sentenza penale che commini la degradazione o la rimozione dal grado. Si tratta di provvedimenti disciplinati di esclusiva pertinenza del Codice Penale Militare di Pace (CPMP) e dal Codice Penale Militare di Guerra (CPMG).

IL CONSIGLIO DI STATO:

…l’appellante, ancorché in congedo, era tenuto al rispetto dei doveri di contegno che incombono sul militare ex art. 732, commi 1 e 2, d.P.R. n. 90 del 2010.

Tali doveri – formulati attraverso clausole generali finalizzate alla salvaguardia del N. 04176/2022 REG.RIC. – prestigio delle Forze armate e al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza – si traducono, in concreto, in un vincolo di condotta a carico del militare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 2020, n.7658).

L’appellante invoca, sotto diversi aspetti e argomentazioni, l’asserito esercizio del diritto di critica nell’ambito della libertà di espressione garantita dall’art. 21 Cost., anche alla luce dello spirito democratico della Repubblica cui si informa l’ordinamento delle Forze armate ai sensi dell’art. 52 Cost.

Tale assunto presuppone una configurazione del diritto rivendicato dal ricorrente che non trova riscontro nella giurisprudenza di questo Consiglio in tema di libertà di espressione delle opinioni personali, secondo la quale non c’è dubbio che “più stringenti limiti, anche in punto di espressione di tali opinioni, possano essere

imposti ai militari in servizio e ad alcune categorie di pubblici funzionari (arg. ex art. 98, terzo comma, Cost.)” sulla scorta dei limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale nella “tutela della esistenza, della integrità, della unità, della indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato” (sentenza n. 25 del 1965) ovvero del prestigio del Governo, dell’ordine giudiziario e delle forze armate (sentenza n. 20 del 1974) (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 giugno 2023, n. 5566; Sez.I, parere n.00051/2024 del 22/01/2024).

Ebbene, occorre considerare che <le forze armate sono regolate da un complesso di norme e principi (che gli appartenenti si obbligano ad osservare) i quali, in virtù di pubblici interessi ed in quanto rivolti a soggetti cui si chiede una disciplina “speciale”, possono trovare del tutto legittimamente un’applicazione in senso compressivo di alcuni profili di libertà comportamentale> (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2014, n. 1609) e sono sottoposte ai doveri di contegno che incombono sui militari ai sensi degli art. 713, comma 1 e 732, commi 1 e 2, d.P.R. n. 90 del 2010.

Perciò, anche un comportamento in teoria riconducibile alla libertà garantita dall’art. 21 Cost. potrebbe essere rilevante dal punto di vista disciplinare (per una generale e approfondita ricostruzione complessiva, si veda Cons. Stato, sez. II 13 N. 04176/2022 REG.RIC. novembre 2023 n. 9689) .

IL TAR LAZIO:

Il comma 6 dell’art. 880 del d.lgs. n. 66 del 210 (C.o.m.) prevede infatti che “6. I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; il militare in congedo assoluto conserva il grado e l’onore dell’uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.”

Quest’ultima indicazione normativa (implicante inequivoca soggezione del militare, benché in congedo assoluto, alle disposizioni afferenti al grado e alla disciplina) e lo stesso dovere giuridico del militare in congedo assoluto di rispettare “l’onore dell’uniforme”, privano di ogni fondatezza la censura in esame.

Come già osservato dal Consiglio di Stato “i militari in congedo assoluto cessano il servizio attivo ma non il rapporto giuridico con la Forza armata di appartenenza, tanto che essi rimangono soggetti al potere disciplinare di quest’ultima (in particolare per le sanzioni di stato, qual è la perdita del grado per rimozione, anche per motivi disciplinari: cfr. in termini, Consiglio di Stato, sez. IV, 21/05/2013, n. 2732)” (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza 15 novembre 2017, n. 5263, par. 10.2; nello stesso senso anche Cons. Stato, IV, 25 giugno 2010, n. 4100)…”

Da non dimenticare, infine, che l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, è una entità di Forza Armata, riconosciuta ai sensi degli artt. 937 e 941  del DPR 90/2010 – Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare.

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1 thought on “I gradi militari sono acquisiti per sempre, così come il rapporto con la Forza di appartenenza”

  1. MACIOCCO Antonio ha detto:
    6 Gennaio 2026 alle 14:55

    Una ripassata delle norme in vigore fa sempre bene anche per non dimenticare
    le norme attualmente in vigore ed eventuali aggiornamenti

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